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Art.40
- Ricerca
Scientifica

L’attività
di Ricerca Scientifica nell’area protetta è consentita previo
autorizzazione dell’Ente Gestore e viene rilasciata dietro valutazione
della ricerca da condurre.
Art.41
- Interventi
all’interno dell’Area Marina Protetta

Per
la realizzazione di opere, ricadenti nell’allegato B del D.P.R. del 12
aprile 1996 relativo all’atto di indirizzo e coordinamento per
l’attuazione dell’art.40, comma 1, della Legge n.146 del 22 febbraio
1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale, all’interno
dell’area marina protetta e dei relativi territori ricadenti nel demanio
marittimo è richiesta la Valutazione Impatto Ambientale.
Per
tutte quelle opere non ricadenti nelle tipologie di cui al relativo allegato
B del D.P.R. del 12 aprile 1996, il soggetto attuatore dell’intervento
dovrà presentare istanza all’Ente territoriale competente , il quale è
tenuto a richiedere il parere all’ Ente Gestore dell’area protetta,
allegato relazione dell’intervento da effettuare.
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