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Art.28
- Ormeggio ed ancoraggio

Ai
fini del presente disciplinare si definisce:
ancorare:
affondare una ancora;
ormeggiare: assicurare una imbarcazione ad un gavitello
predisposto.
a)
Nelle Zone “A” è vietato l’ancoraggio; è consentito l’ormeggio
alle sole imbarcazioni autorizzate per le sole attività di servizio,
ricerca scientifica, studio e di visita subacquea guidata, ai gavitelli
posizionati, due in prossimità dell’isolotto di “Vetara”, due in
prossimità della secca a Ponente dell’isola de Li Galli e due in
prossimità dello scoglio del Vervece;
b)
Nelle Zone “B” è vietato l’ancoraggio; è consentito l’ormeggio ai
gavitelli posizionati:
1)
nell’area denominata “Mortelle” e compresa tra i punti:
Latitudine
Longitudine
a1)
40° 34’. 57 N
14° 20’. 78 E
b1)
40° 34’. 57 N
14° 21’. 05 E
c1)
40° 34’. 81 N
14° 20’. 90 E
2)
nell’area denominata “Isca” e compresa tra i punti:
Latitudine
Longitudine
a2)
40° 35’. 22 N
14° 22’. 10 E
b2)
40° 35’. 02 N
14° 22’. 29 E
c2)
40° 35’. 21 N
14° 22’. 81 E
d2)
40° 35’. 55 N
14° 22’. 80 E
3)
nell’area denominata “Li Galli” e compresa tra i punti:
Latitudine
Longitudine
a3)
40° 35’. 08 N
14° 26’. 25 E
b3)
40° 35’. 08 N
14° 26’. 47 E
c3)
40° 34’. 89 N
14° 26’. 47 E
d3)
40° 34’. 89 N
14° 26’. 25 E
4)
nell’area denominata “Cala Cerva e compresa tra i punti:
Latitudine
Longitudine
a4)
40° 36’. 50 N
14° 25’. 09 E
b4)
40° 36’. 08 N
14° 25’. 03 E
c4)
40° 36’. 50 N
14° 26’. 00 E
d4)
40° 36’. 75 N
14° 25’. 86 E
5)
N.2 gavitelli saranno posizionati nelle Loc. Mortelle e Li Galli da
destinare all’ormeggio
delle imbarcazioni a traffico passeggeri superiori a 18 mt.
Nell’area
denominata “Baia di Ieranto”, delimitata dalla congiungente i punti di
coordinate geografiche:
Latitudine
Longitudine
E1)
40° 34’. 18’ N
14° 19’ . 48
E
G1)
40° 34’. 27’ N
14° 20’ . 30
E
e
la linea di costa compresa tra essi è consentito l’ormeggio delle
imbarcazioni autorizzate per le sole attività di servizio, ricerca
scientifica, studio e di visita guidata anche subacquea, ai 14 gavitelli
posizionati.
Nelle
zone “B” è consentito l’ormeggio dalle ore 06.00 alle ore 20.00.
c)
Nelle Zone “C” l’Ente Gestore provvede alla redazione del Piano degli
ormeggi e degli ancoraggi che contiene l’individuazione delle aree e le
modalità per l’ormeggio e per l’ancoraggio, secondo le modalità
riportate nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13
Giugno 2000, pubblicato sulla G.U. del 22.08.2000 n. 195.
Nelle
more della approvazione del presente disciplinare e del Piano degli ormeggi
e degli ancoraggi di cui al punto c) dell’art. 28 del presente
disciplinare sono consentiti l’ancoraggio e, negli specchi acquei in
concessione alla data del 12.12.1997, l’ormeggio, se compatibili con le
esigenze di tutela e con le finalità della Riserva.
La
disciplina che regola l’utilizzo dei gavitelli sarà predisposta
dall’Ente Gestore con successivo atto. Nr 1 gavitello per ogni area di
ormeggio sarà comunque riservato a persone portatori di handicap.
Art.29
- Modalità di accesso alle aree di ormeggio e di
transito nei corridoi DUE e TRE

L’accesso
alle aree di ormeggio di Mortelle, Isca e Cala Cerva avviene dal lato
confinante con le zone C. L’accesso all’area di ormeggio de Li Galli
avviene dal versante orientale del “Gallo Lungo”.
L’ormeggio
è a pagamento nei modi e nei termini definito dall’Ente Gestore.
Nei
corridoi DUE e TRE di cui all’art. 2 del presente disciplinare consentita
la navigazione a remi, a motore ed a vela a velocità di sicurezza anche ad
imbarcazioni superiori a 18 m f.t.
Art.30
- Tipologie delle attività legate alla nautica

All’interno
dell’area protetta si individuano le seguenti tipologie di attività di:
a)
traffico passeggeri per visite guidate, di seguito
indicato “Traffico”;
b)
noleggio imbarcazioni per visite guidate, di
seguito indicato “Noleggio”;
c)
diporto nautico privato, di seguito indicato
“Diporto”;
d)
locazione imbarcazioni, di seguito indicato
“Locazione”
e)
servizio speciale, di seguito indicato
“Servizio”
Capo
1
Disciplina del traffico
passeggeri, del noleggio imbarcazioni e del servizio speciale per visite
guidate
Art.31
- Visite guidate

Le
attività di visite guidate, anche subacquee, sono riservate ad armatori
residenti in uno dei comuni del Consorzio di Gestione della Riserva Marina
di “Punta Campanella”.
Le
imbarcazioni sono dotate di licenza al traffico passeggeri per le visite
guidate anche subacquee, noleggio e/o abilitate alla navigazione ad uso
privato o in conto proprio per le sole visite guidate subacquee ed
attrezzate con casse per la raccolta delle acque reflue e dei residui
fecali.
Le
visite all’area protetta sono accompagnate da guida autorizzata.
Art.32
- Modalità di svolgimento delle visite guidate

Lo
svolgimento delle attività di visita guidata all’interno dell’area
protetta è consentita nella zona A per le sole immersione subacquea, zona
“B” e nella zona “C” secondo le seguenti modalità:
a)
annualmente, L’Ente Gestore vara un piano di
utilizzo del servizio di visita guidata. Sono consentite, alle imbarcazioni
al traffico passeggeri, visite guidate giornaliere fino ad un numero massimo
di 14 unità. Mentre per le attività di immersione subacquea sono
consentite, alle imbarcazioni abilitate a noleggio e/o a quelle abilitate
alla navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime,
visite guidate fino ad un massimo di 20
unità. Sarà data preferenza agli armatori già operanti nei settori delle
gite turistiche anche subacquee alla data del 12.12.1997;
b)
è vietato l’utilizzo di impianti di diffusione
della voce e di segnali sonori se non allo scopo di fornire informazioni
sugli itinerari e sulle località visitate dai turisti trasportati e con il
volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli
stessi;
c)
al fine di garantire la sicurezza e la corretta
fruizione, le unità devono utilizzare i gavitelli predisposti per
l’ormeggio loro assegnati ed opportunamente contrassegnati, nel rispetto
degli orari di sosta e delle modalità di accesso stabiliti dall’Ente
Gestore;
d)
le armatorie utilizzano le guide autorizzate
dall’Ente Gestore.
Art.33
- Rilascio delle autorizzazioni per le visite guidate

Il
rilascio di autorizzazione annuale per le visite guidate è subordinata alla
presentazione di istanza in bollo con allegati:
1.
certificato di vigenza rilasciato dalla Camera di
Commercio;
2.
dichiarazione del legale rappresentante riportante
gli estremi dell’iscrizione al Registro nel caso di unità adibite al
traffico passeggeri, al noleggio o alla navigazione ad uso privato o in
conto proprio nelle acque marittime, nonché della concessione demaniale
marittima di stazionamento dell’imbarcazione e della liberatoria al
trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
3.
ricevuta di pagamento del canone;
4.
copia di un documento di riconoscimento del
rappresentante legale o del titolare dell’azienda;
5.
dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
Le
autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di
controllo.
Art.34
- Disposizioni per il noleggio imbarcazioni

Si
richiama di seguito la definizione dell’attività di noleggio imbarcazioni
da diporto di cui al D.L. 21 Ottobre 1996 n. 535: “il contratto con cui
una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere
con l’unità da diporto, una determinata navigazione, ovvero entro il
periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall’altra parte alle
condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici
passeggeri escluso l’equipaggio. L’unità noleggiata rimane nella
disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta l’equipaggio”.
Per le unità abilitate alla navigazione ad uso privato o in conto proprio
nelle acque marittime si fa riferimento alla L. n.472 del 7 dicembre 1999.
Capo
2
Disciplina del diporto nautico privato e della
locazione imbarcazioni
Art.35
- Nelle
zone “A” sono vietate le attività diportistiche sia private che
locative.

Nelle
zone”B” è consentita la navigazione a remi o a vela; la navigazione a
motore è consentita limitatamente all’avvicinamento agli ormeggi e per
manovra come regolamentato negli articoli 28 e 29 e nel successivo articolo
36 del presente disciplinare.
Nelle
zone “C” è consentita l’attività diportistica come regolamentato
negli articoli 28 e 29 del presente disciplinare.
Art.36
- Autorizzazioni alla navigazione delle imbarcazioni
tra Scoglio Scruopolo e la Punta a Ponente della Grotta Matera

Tra
lo scoglio Scruopolo e la Punta a Ponente della Grotta Matera è consentito
il transito a motore alle imbarcazioni aventi le dimensioni massime di 7.50
m f.t. se a motore e 10 m f.t. se a vela, autorizzati dall’Ente Gestore.
Art.37
- Disposizioni per la locazione di unità da diporto

Si
richiama di seguito la definizione dell’attività di locazione da diporto
di cui al D.L. 21 Ottobre 1996 n. 535: “Il contratto con cui una delle
parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all’altra per un dato
periodo di tempo l’unità da diporto. L’unità passa in godimento
autonomo dal conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne
assume la responsabilità ed i rischi”.
Capo
3
Modalità di accesso alle spiagge ed alle baie
Art.38
- Disposizioni generali per le attività turistico
ricreative sulle spiagge e nelle baie

Sono
vietate la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate in
modo ambulante.
Nelle
aree demaniali ricadenti nelle zone “C” è consentita l’attività di
noleggio ombrelloni e sdraio in conformità alla normativa vigente e
comunque previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore.
Art.39
- Disciplina delle attività nella Baia di Ieranto e
nel Fiordo di Crapolla

L’accesso
nella Baia di Ieranto e nel Fiordo di Crapolla è consentito alle unità di
servizio, di pesca professionale ed alle unità adibite ad attività di
visite guidate anche subacquee.
L’accesso
al Fiordo di Crapolla avviene nel corridoio UNO ed è consentito
esclusivamente alle imbarcazioni legittimamente custodite nei depositi
esistenti previa autorizzazione da parte dell’Ente Gestore.
E’
consentito lo sbarco alle spiagge della Baia di Ieranto e del Fiordo di
Crapolla per visite di interesse naturalistico nella misura massima di 100
persone al giorno articolate in gruppi di non più di 25 unità.
E’
vietata la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.
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