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Art.24
- Zone
di pesca ed utenza

L’attività
di pesca professionale è consentita nelle Zone “B” e “C”.
L’attività di pesca professionale è consentita
esclusivamente alle imbarcazioni da pesca di tonnellaggio non superiore a 10
tsl o 15 GT. La pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei
comuni del Consorzio di Gestione e nel Comune di Meta, nonché alle
cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13
marzo 1958, aventi sede legale nei comuni innanzi richiamati alla data del
12 dicembre 1997 nonché ai soci delle cooperative medesime alla data del 12
dicembre 1997. I pescatori residenti, soci di cooperative non avente sede
legale nei Comuni del Consorzio e nel Comune di Meta, sono equiparati ai
pescatori residenti.
Art.25
- Attrezzi
di pesca professionali

La pesca professionale é consentita esclusivamente
con i seguenti attrezzi:
Attrezzi da posta:
- imbrocco,
tramaglio, nassa, rete da posta fissa;
Ferrettara:
-
piccola derivante, menaide, alalungara, palamitara, allacciara, bogara,
sgomberara, occhiatara .
Palangari:
- palangaro
fisso e derivante;
Lenze:
-
lenza a mano, a canna e trainata;
Arpione:
-
asta, specchio e rastrello per ricci; arpione, fiocina.
L’ancoraggio
sia degli attrezzi da pesca che delle imbarcazioni da pesca è intesa come
attività di pesca e quindi consentita nelle zone B e C.
Art.26
-
Novellame
E’
vietata la cattura del novellame come definito dal Regolamento per
l’esecuzione della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la
disciplina della pesca marittima e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.27
- Rilascio delle autorizzazioni per l’attività di
pesca professionale

Il
rilascio di autorizzazione per l’attività di pesca professionale è
subordinato alla presentazione di istanza in bollo con allegati:
a)
per le società, le cooperative, i consorzi e le altre strutture
associative:
1)
dichiarazione del legale rappresentante attestante
la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di iscrizione
al Registro Imprese Pesca nonché l’elenco delle matricole delle
imbarcazioni da pesca con relativi attrezzi di cui all’Art.25 del presente
disciplinare e la liberatoria al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge n.675/1996;
2)
estratto storico dell’elenco soci;
3)
copia di un documento di riconoscimento del
rappresentante legale;
4)
dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
b)
per pescatori autonomi titolari di imbarcazione:
1)
dichiarazione del titolare dell’impresa
attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di
iscrizione al Registro Imprese Pesca nonché la matricola
dell’imbarcazione da pesca con relativi attrezzi di cui all’Art.25 del
presente Disciplinare e la liberatoria al trattamento dei dati ai sensi
della Legge n.675/1996;
2)
copia di un documento di riconoscimento del
titolare dell’imbarcazione;
3)
dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
c)
per pescatori residenti in uno dei Comuni facenti parte del Consorzio ed in
quello di Meta alla data del 12/12/1997 e che risultano iscritti a
cooperative o altre strutture associate non aventi sede legale in uno dei
Comuni del Consorzio o nel Comune di Meta :
1)
dichiarazione del pescatore socio dell’impresa
attestante la conoscenza della normativa in materia, riportante il numero di
iscrizione al Registro Imprese Pesca nonché la matricola
dell’imbarcazione da pesca con relativi attrezzi di cui all’Art.25 del
presente disciplinare su cui è imbarcato e la liberatoria al trattamento
dei dati personali ai sensi della Legge n.675/1996;
2)
copia di un documento di riconoscimento del
titolare dell’imbarcazione;
3)
copia del ruolino di equipaggio dell’imbarcazione
su cui è imbarcato;
4)
dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
La
variazione alla struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata
all’Ente Gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza
dell’autorizzazione.
Le
autorizzazioni devono essere custodite a bordo ed esibite agli organi di
controllo.
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