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Art.18
- Disposizioni
generali sulla pesca sportiva

E’
consentita la pratica della pesca sportiva nelle Zone C dell’Area Marina Protetta, come individuate nell’art. 2
del presente disciplinare, secondo le modalità riportate negli articoli
seguenti. E’ vietata la pratica della pesca sportiva nelle zone “A”,
nelle zone “B” e nei corridoi di accesso e di transito, come individuati
nell’Art.2 del presente disciplinare. Sono altresì vietate le gare di
pesca sportiva.
Art.19
-
Tipologia
dell’utenza per la pesca sportiva

Si
individuano le seguenti utenze per la pesca sportiva:
a)
Pescatori sportivi residenti nei Comuni del
Consorzio di Gestione, di seguito denominati “Residenti”;
b)
Pescatori sportivi non residenti nei Comuni del
Consorzio di Gestione di seguito denominati “Non Residenti”.
Art.20
-
Tipologia
degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva

E’
consentito (nelle Zone “C”) l’utilizzo dei seguenti attrezzi:
a) Coppo o bilancia;
b) Canne singole da lancio o lenza fisse, da terra o
da barca, a non più di due ami;
c) Bolentino anche con canna a mulinello a non più di
due ami;
d) lenze per cefalopodi;
e)
Canne e lenze a traino di superficie e di fondo a
non più di due ami per canna o lenza.
Art.21
- Modalità
di svolgimento dell’attività di pesca sportiva

L’attività
di pesca sportiva è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte
dell’Ente Gestore.
Sono
esentati i minori di anni quattordici se accompagnati da maggiorenne
autorizzato.
La
pesca sportiva può essere praticata sia a bordo di imbarcazioni che da
terra, con gli attrezzi previsti dall’Art.20, secondo le seguenti
limitazioni:
a)
coppo o bilancia in numero massimo di un attrezzo
per pescatore sportivo autorizzato;
b)
canne singole da lancio, lenze fisse, canne a
mulinello a non più di due ami ed in numero massimo di due attrezzi per
pescatore sportivo autorizzato;
c)
canne e lenze per la pesca a traino di superficie e di fondo in
numero massimo di due attrezzi per pescatore sportivo autorizzato.
Per
tutto quanto concerne le modalità di utilizzo ed i limiti degli attrezzi
previsti nei presenti articoli si fa riferimento al Capo IV della Pesca Sportiva del Regolamento per l’esecuzione
della Legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca
marittima e successive modifiche ed integrazioni.
Art.22
-
Disciplina
delle catture

Al
pescatore sportivo non è consentito catturare prede di peso complessivo
superiore a chilogrammi tre al giorno, limite superabile soltanto per la
cattura di un singolo esemplare.
Sono
vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie:
Cernia
bruna (Epinephelus Guaza);
Corvina
(Sciaena umbra);
Magnosa
(Scyllarides Latus).
Sono
vietate la cattura ed il prelievo di individui giovani come definiti dalla
normativa vigente.
L’Ente
Gestore si riserva comunque di assumere in materia ulteriori provvedimenti,
di carattere temporaneo o permanente, finalizzati al divieto od alla
limitazione di attività ritenute incompatibili con le esigenze di tutela
del patrimonio marino dell’Area Protetta.
Art.23
- Rilascio
di autorizzazione per l’attività della pesca sportiva

All’istanza
di autorizzazione in bollo sono allegate:
1.
due fotografie di cui una autenticata;
2.
dichiarazione riportante la residenza, i dati
anagrafici del richiedente e la liberatoria al trattamento dei dati
personali ai sensi della Legge n.675/1996 ;
3.
ricevuta del pagamento del canone;
4.
copia di un documento di riconoscimento del
richiedente
5.
dichiarazione di assunzione delle responsabilità.
Le
tariffe e le modalità di pagamento saranno stabilite con determinazione
dell’Ente Gestore e graduate con importo decrescente di onerosità come
segue:
a)
Non Residenti;
b)
Residenti.
Le
autorizzazioni avranno durata annuale o semestrale e devono essere custodite
a bordo ed esibite agli organi di controllo.
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